La sovrapposizione concettuale e operativa tra le attività di counseling e la consulenza o sostegno psicologico costituisce un tema ampiamente dibattuto in ambito professionale e giuridico in Italia, focalizzato sulla tutela della salute pubblica e sui confini di competenza stabiliti dalla legge.
Definizioni e Sovrapposizioni Operative
L’analisi dei profili di intervento evidenzia come le funzioni ascritte al counseling rientrino nel perimetro scientifico e metodologico della psicologia:
- Il Counseling: Viene comunemente descritto come una relazione d’aiuto e di sostegno professionale finalizzata alla gestione di disagi esistenziali, emotivi o interpersonali e alla promozione delle risorse individuali. In termini clinico-applicativi, tali processi corrispondono a interventi di consulenza psicologica breve o sostegno focalizzato.
- La Professione di Psicologo (Legge 56/1989): L’articolo 1 della Legge 56/89 definisce la professione di psicologo come comprensiva dell’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, l’abilitazione-riabilitazione e il sostegno rivolti all’individuo, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità.
Nodi Epistemologici e Profili di Autonomia
Il dibattito sulla presunta autonomia della disciplina del counseling rispetto alla psicologia incontra precisi limiti di natura sia teorica sia normativa:
- Epistemologia dell’intervento: I processi relazionali volti a modificare il benessere emotivo, a sostenere la persona in momenti di crisi o a promuovere la consapevolezza di sé si fondano su modelli theoretical, costrutti e tecniche elaborati dalla scienza psicologica.
- Impossibilità di scissione tra diagnosi e sostegno: Risulta clinicamente ed epistemologicamente complesso scindere l’attività di sostegno o ascolto da una valutazione diagnostica implicita o esplicita dell’assetto di personalità e della psicopatologia del cliente, competenze queste riservate per legge allo psicologo.
Inquadramento Giuridico e Posizione degli Ordini Professionali
Sotto il profilo normativo e della tutela dell’utenza, le posizioni dell’Ordine Nazionale degli Psicologi e della giurisprudenza di settore evidenziano quanto segue:
- Sostegno Psicologico come Atto Tipico: Le attività di ascolto, sostegno emotivo, prevenzione del disagio e promozione del benessere rientrano tra le competenze attribuite in via esclusiva ai professionisti iscritti all’Albo degli Psicologi (Sezione A o B, secondo i rispettivi gradi di laurea e abilitazione).
- Rischi di Abuso di Professione: L’esercizio di attività gestite tramite tecniche psicologiche o finalizzate al sostegno del disagio psichico da parte di soggetti non iscritti all’Albo degli Psicologi può integrare il reato di esercizio abusivo di una professione (Art. 348 del Codice Penale).
- Esercizio Legittimo: Il counseling inteso come intervento di sostegno psicologico o consulenza breve è pienamente legittimo, qualora sia esercitato da uno psicologo regolarmente abilitato e iscritto all’Ordine, all’interno del proprio perimetro di competenze professionali.
Riferimenti Normativi e Bibliografici
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di psicologo.
- Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (Art. 5, Art. 21 sulle competenze e la tutela della professione).
- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) — Documenti di indirizzo e note sulla tutela del titolo e delle attività tipiche della professione psicologica.
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