Obbligo di Referto per uno Psicologo

Per lo psicologo, la riservatezza e il segreto professionale rappresentano la regola deontologica fondamentale. La deroga a questo principio costituisce un’eccezione e deve essere rigorosamente giustificata dalla necessità di tutelare un diritto di rango superiore o dall’adempimento di un obbligo di legge.

La violazione ingiustificata del segreto professionale costituisce reato, così come l’omissione di referto nei casi in cui esso sia legalmente dovuto.

Le Giuste Cause di Deroga al Segreto Professionale

L’ordinamento giuridico e il Codice Deontologico degli Psicologi individuano specifiche circostanze che legittimano o impongono la redazione di un referto o di una denuncia:

  • Consenso Informato del Cliente: Quando il paziente/cliente libera esplicitamente lo psicologo dal segreto professionale.
    • Esempio 1 (Vittima di violenza): Una persona vittima di reato che intende denunciare richiede un referto clinico. Lo psicologo è tenuto ad acquisire una liberatoria scritta e firmata prima di redigere la documentazione.
    • Esempio 2 (Consulenza di coppia): In caso di separazione, se entrambi i membri della coppia richiedono la documentazione, lo psicologo deve redigere e rilasciare due referti distinti, garantendo la correttezza informativa per ciascuna parte.
  • Adempimento di un Dovere (Ordine dell’Autorità Giudiziaria): L’obbligo sussiste di fronte a un ordine legittimo emesso da un Magistrato (es. indagini per omicidio, suicidio, violenze o abusi).
    • Distinzione fondamentale: Gli enti della Pubblica Amministrazione privi di potere giudiziario (come la scuola) non possono imporre lo scioglimento del segreto professionale. Senza il consenso del soggetto (o dei genitori/tutori per i minori), lo psicologo non ha alcun obbligo di refertazione verso l’istituzione scolastica.
  • Stato di Necessità (Art. 54 C.P.): Si configura di fronte al pericolo attuale di un grave danno alla persona che non sia altrimenti evitabile.
    • Valutazione del rischio: Di fronte alla rivelazione dell’intenzione di compiere o subire atti gravemente dannosi, lo psicologo valuta il bilanciamento tra la tutela della riservatezza e la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica. L’azione di segnalazione (“atto di forza”) deve essere motivata dalla necessità improrogabile di prevenire un male maggiore.

Riferimenti Deontologici e Normativi

  • Codice Deontologico degli Psicologi Italiani: Artt. 11, 12, 13 (Segreto professionale, deroga e obbligo di referto/denuncia).
  • Codice Penale: Art. 365 (Omissione di referto), Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale), Art. 54 (Stato di necessità).

Rispondi

È questo il tuo nuovo sito? Accedi per attivare le funzionalità di amministrazione e ignora questo messaggio
Accedi